Nuove modalità per separazione e divorzio. I coniugi hanno ora la possibilità di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è possibile solo quando nel matrimonio non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (può invece contenere pattuizioni in merito all’assegno periodico).
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni, è previsto un doppio passaggio a distanza di non meno di 30 giorni. La competenza su tali accordi è del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio o di residenza di uno dei coniugi.
Sono inoltre variati i presupposti per la domanda di divorzio, che potrà essere presentata dopo 12 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale (procedura di separazione personale) o sei mesi (separazione consensuale), anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
E’ necessario fissare un appuntamento per l’iscrizione degli accordi nei registri dello Stato Civile; alla conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso di 16 euro.