Dal 19 aprile via libera alla carta d’identità per il latte UHT e derivati

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L’etichettatura d’origine obbligatoria valorizza il settore lattiero-caseario.
Il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte a lunga conservazione e dei suoi derivati. Il provvedimento rende operativo il decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento comunitario 1169/2011”, firmato dai ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 15 del 19 gennaio scorso.
Così commenta il presidente Coldiretti Torino, Fabrizio Galliati «Il provvedimento per il latte Uht è stato accolto positivamente dal 76 per cento degli italiani e per yogurt e formaggi dal 91%, secondo quanto è emerso dalla consultazione online del ministero delle Politiche agricole. Due confezioni di latte a lunga conservazione su tre sono già in regola con la nuova etichetta di origine che consente di smascherare il latte straniero spacciato per italiano. Questo emerge dal monitoraggio che Coldiretti ha condotto raccogliendo i campioni di latte in vendita nei principali supermercati e nei negozi italiani».
Il direttore Coldiretti Torino, Michele Mellano,  aggiunge: «L’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte a lunga conservazione è un altro passo importante sulla strada della trasparenza dell’informazione ai consumatori arrivato grazie alle battaglie portate avanti dalla nostra Organizzazione. Oggi, in Italia, tre cartoni di latte Uht su quattro sono stranieri: questo provvedimento è un importante segnale di cambiamento a livello comunitario, dove occorre proseguire nell’impegno per la valorizzazione dei prodotti Made in Italy. Un risultato che va a giovamento del settore lattiero-caseario piemontese che registra una produzione lorda vendibile di 390 milioni, conta duemila aziende produttrici e 51 specialità di formaggi. Il Piemonte è poco sopra il milione di tonnellate, pari al 9 per cento del quantitativo nazionale. Il Piemonte conta duemila allevamenti ed è la quarta regione per latte prodotto, dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Gli allevamenti in provincia di Torino producono il 31 per cento del latte made in Piemonte. L’etichettatura d’origine obbligatoria è una garanzia di trasparenza che consente ai nostri allevatori di vedere riconosciuto in etichetta il loro lavoro. Dal 19 aprile, infatti, andranno specificati: il Paese di mungitura, quello di confezionamento e di trasformazione».
«Attendiamo ora – chiude il presidente Fabrizio Galliatiche entri in vigore l’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta, come previsto dallo schema di decreto che è già stato inviato alla Commissione europea. Medesima attesa c’è per il riso poiché, dopo la nostra mobilitazione a Roma della scorsa settimana, il ministro Maurizio Martina ha annunciato l’avvio di una sperimentazione italiana sull’etichettatura d’origine, in attesa che parta un provvedimento europeo».
Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura; “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE”, per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.